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   Il Reddito di Cittadinanza

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è una misura economica mensile non soggetta a tassazione, che viene erogata a quei singoli o nuclei familiari che possiedono un reddito considerato al di sotto della soglia di povertà e alcuni determinati requisiti patrimoniali.

È stato introdotto con decreto-legge nel 2019 dal Governo Conte I in sostituzione del REI (Reddito di inclusione) previsto nel 2018 dal cosiddetto DDL Povertà.

Si tratta in realtà di una forma condizionale non universale di reddito minimo garantito, in quanto soggetto non solo ad una serie di requisiti occupazionali e patrimoniali, ma anche all’assolvimento di alcuni obblighi da parte dei percettori.

 

I requisiti

 I requisiti, che il nucleo familiare deve possedere cumulativamente per accedere al beneficio, sono:

 

  • Essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.

  • Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.

  • Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

  • Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato fino a un massimo di 10.000 euro in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso: 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo, 5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

  • Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

 

È inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

 

  • autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);

  • navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

 

Il richiedente non deve poi essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Per ricevere il Reddito di cittadinanza è necessario rispettare alcune “condizionalità“ che riguardano l’immediata disponibilità al lavoro, l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi nonché altri impegni finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi. 


Possono essere esonerati in occasione della convocazione da parte dei Centri per l’impiego i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti, ed anche i frequentanti corsi di formazione e gli occupati a basso reddito.

 

Entro 30 giorni dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, il beneficiario è convocato:

  • dai Centri per l’Impiego per stipulare il Patto per il lavoro, se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “condizionalità“ sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:

    • assenza di occupazione da non più di due anni;

    • beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o che ne abbia terminato la fruizione da non più di un anno;

    • avente sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’Impiego;

    • a condizione che non abbiano sottoscritto un progetto personalizzato per il REI.

  • dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.

 

Patto per il lavoro

Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).

La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi:

  1. coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;

  2. distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

  3. durata dello stato di disoccupazione.

Inoltre, in base alla durata della fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate,viene specificato che:

  • nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

  • decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, oppure ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

  • In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.

Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 100 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.

Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori - anche qualora i genitori siano legalmente separati - non operano le disposizioni previste in caso di rinnovo del beneficio. Inoltre, negli altri casi, con esclusivo riferimento alla terza offerta, l’offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Queste particolari deroghe operano solo nei primi ventiquattro mesi dall’inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo.

 

Patto per l’inclusione sociale

Nel caso in cui il bisogno sia complesso, i servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà procedono ad una valutazione multidimensionale del nucleo familiare al fine di avviare il percorso di attivazione sociale e lavorativa coinvolgendo, oltre ai servizi per l’impiego, altri enti territoriali competenti.

Ulteriori informazioni sulle condizionalità del Reddito di cittadinanza sono disponibili qui.

 

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata) e di altri strumenti di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. 

L’importo dell’assegno è determinato tenendo conto attraverso una scala di equivalenza del numero di componenti il nucleo familiare.

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti in una delle seguenti condizioni:

 

  • disoccupati a seguito di dimissioni volontarie avvenute nei dodici mesi precedenti, fatte salve le dimissioni per giusta causa;

  • in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.;

  • componenti il nucleo sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale

 

Come si calcola il Reddito di Cittadinanza?

L'importo del RdC si compone di due parti:

 

  • una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza 

  • l’altra riguarda solo i nuclei familiari che risiedono in un immobile in locazione, e incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di affitto fino ad un massimo di 3.360 euro. È prevista anche una integrazione per le famiglie proprietarie della casa di abitazione, se sull'immobile è stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.

L’importo complessivo non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti secondo il valore del reddito familiare.

Abbiamo dunque una componente fissa, che è l'aiuto per l'affitto o per il mutuo, e una parte variabile che riguarda l'integrazione del reddito.

L’importo effettivamente erogato dipende dagli altri trattamenti assistenziali e dai redditi eventualmente percepiti dalla famiglia. Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo solo nel caso in cui non percepisca trattamenti assistenziali e altri redditi rilevati nell’ISEE.

La somma complessiva erogata non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti secondo il valore del reddito familiare.

La scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, elevato a 2,2 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Tabella: Integrazione reddituale massima in base alla scala di equivalenza

 

La determinazione dell’ammontare del beneficio economico viene quindi effettuata dall’INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sugli altri trattamenti erogati ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Se la composizione del nucleo familiare varia durante la percezione del Reddito, l'INPS provvederà ad adeguare l'importo di conseguenza.

Attenzione: In presenza di rilevanti ed improvvise variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), può essere presentato l’ISEE corrente, che aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi ad un periodo di tempo più ravvicinato. L’ISEE corrente ha validità di due mesi, deve perciò essere rinnovato ad ogni scadenza per poter continuare a percepire il beneficio.

Il versamento dell'importo inizia dal mese successivo alla richiesta e viene erogato per un periodo continuativo massimo di 18 mesi. Potrà essere rinnovato, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo. 

 

Come richiederlo e come usarlo

Sul nostro portale è possibile presentare domanda da questa pagina cliccando sul tasto giallo "INVIA RICHIESTA", naturalmente dopo essersi registrati gratuitamente ed aver effettuato il login. 

Quando la richiesta viene trasmessa dal patronato e acquisita dall'INPS,  l’INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio che sarà versato su un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

La Carta Reddito di cittadinanza consente di:

  •  effettuare prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari in Italia entro un limite mensile non superiore a 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementata in base alla scala di equivalenza prevista dal Decreto);

  • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;

  • pagare presso gli uffici postali (con bollettini o MAV postali) e presso gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.) tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche. Fino al 31 Marzo 2021, la Carta è utilizzabile sul sito poste.it per pagare le bollette di utenze domestiche (es. luce, gas). E' inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

  • effettuare presso gli Uffici Postali un bonifico SEPA o un postagiro mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo.

Per i prelievi di contante è prevista una commissione pari ad 1,00 € per ciascuna operazione di prelievo effettuata da ATM Postamat e di 1,75 € per ciascuna operazione effettuata presso gli ATM bancari in Italia (circuito Mastercard). Per il pagamento della rata d’affitto o del mutuo tramite bonifico SEPA/postagiro è prevista una commissione pari a 1,00 € per ciascuna operazione di bonifico e pari a 0,50€ per ciascuna operazione di postagiro.
 
Le commissioni sono a valere sull’importo disponibile sulla Carta Rdc.


Con la carta Reddito di cittadinanza non sarà possibile:

  • effettuare pagamenti su siti di e-commerce;

  • utilizzare il beneficio per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

  • effettuare operazioni di pagamento e di prelievo al di fuori dell’Italia.

La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie elencate di seguito.

  • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

  • armi;

  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

  • servizi finanziari e creditizi;

  • servizi di trasferimento di denaro;

  • servizi assicurativi;

  • articoli di gioielleria;

  • articoli di pellicceria;

  • acquisti presso gallerie d’arte e affini;

  • acquisti in club privati.

 

L'importo deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. Le somme non spese o non prelevate vengono sottratte nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato, fatti salvi gli importi ricevuti a titolo di arretrati. È prevista inoltre la decurtazione dalla Carta degli importi complessivamente non spesi o non prelevati nei sei mesi precedenti, ad eccezione di una mensilità. 

Come rinnovarlo

Il Reddito di Cittadinanza è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Perciò, se la situazione economica del nucleo è rimasta invariata, a partire dal mese successivo a quello della scadenza è possibile presentare una nuova domanda: sul nostro portale potete farlo da qui. In caso di esito positivo, la durata del rinnovo è sempre di 18 mesi.

Nel caso in cui la domanda sia presentata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla stessa Carta di pagamento. Se la domanda è presentata da un altro componente del nucleo familiare, sarà invece necessario ritirare una nuova Carta.

Per quanto riguarda il rispetto delle condizionalità riguardanti l’attività lavorativa ricordiamo, come detto sopra che in caso di rinnovo dovrà essere accettata la prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, anche nel caso si tratti di prima offerta, pena la decadenza dal beneficio.

Vi sono determinate circostanze in cui il Reddito di cittadinanza può essere perso o ridotto. Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

  • non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;

  • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

  • non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

  • non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;

  • non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;

  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

  • venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

 

Novità Covid-19

I lavoratori in possesso dei requisiti per beneficiare delle indennità COVID 19, appartenenti a nuclei familiari che già percepiscono il Reddito di cittadinanza possono presentare domanda per accedere alle suddette indennità.

La domanda può essere presentata se l’importo del Reddito di cittadinanza è inferiore a quello dell’indennità COVID-19. Se la domanda viene accolta, il beneficio del Reddito di cittadinanza sarà integrato fino all’ammontare dell’indennità COVID dovuto per ciascuna mensilità. Coloro che abbiano già presentato domanda per le indennità dei mesi di marzo, aprile e maggio non dovranno presentare una nuova richiesta.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare INPS n. 90 del 29 giugno 2021.

Nello stesso modo, il Reddito di Cittadinanza è compatibile con la fruizione dell'Assegno temporaneo per i figli minori, come leggiamo nella Circolare INPS n. 93 del 30 giugno 2021.

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