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Pratiche - Inps - Inail - Infortunistica - Protesi- Asp-Usl -
L'infermiere, in Italia,
è un professionista sanitario che,
in possesso di diploma di laurea e di altri requisiti eventualmente previsti dalla legge, si occupa dell'assistenza infermieristica generale.
Storia
Lo stesso argomento in dettaglio: Professioni sanitarie in Italia.
La figura ha cominciato ad essere discipliinata, nello stato italiano, solo dall'inizio del XX secolo: infatti il Regio Decreto-Legge 15 agosto 1925 n. 1832 prevedeva che le facoltà universitarie, ma anche i comuni e le istituzioni di pubblica beneficenza e assistenza sociale posserero istituire apposite scuole professionali[1]
ove, al termine della frequentazione di un corso biennale teorico-pratico con relativo tirocinio, si conseguiva un diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiere[2] che però costituiva titolo di preferenza per l'assunzione a servizio di negli ospedali dei comuni delle istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali.
[3] Successivamente le norme per l'esercizio della professione di infermiere furono raccolte nel Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
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Dopo la seconda guerra mondiale, con la legge n. 1049 del 29 ottobre 1954, avviene la nascita del Collegio Infermiere Professionali, Assistenti Sanitari e Visitatrici e Vigilatrici di Infanzia (IPASVI).
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Al fine di responsabilizzare e guidare gli infermieri durante le proprie attività operative quotidiane, nel 1959 "il Comitato centrale della Federazione Ipasvi comincia a discutere della necessità di mettere a punto un codice deontologico infermieristico, che indichi le coordinate etiche in relazione alle quali operano le appartenenti alla professione." [4] Il primo codice deontologico delle infermiere italiane viene emanato nel 1960, la quale rappresenta un importante passo in avanti verso la costruzione dell'identità professionale.
Nel 1971 viene abolito l'internato e i maschi vengono ammessi a frequentare i corsi, mentre nel 1973 le scuole per infermieri professionali diventano triennali in accordo con le indicazioni europee stabilite nel Rapporto di Strasburgo, avvenuta con la legge 15 novembre 1973 n. 795 (Ratifica dell'accordo di Strasburgo sulla Formazione dell'Infermiere del 25 ottobre 1967). Il D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 modificò poi l'ordinamento delle scuole professionali per gli infermieri. Nel 1980 avviene la ratifica italiana che predispone il riconoscimento reciproco dei diplomi di infermiere nella Unione europea.
[non chiaro]
La legge del 19 novembre 1990, n. 341, istituendo per la prima volta apposito corso di laurea in scienze infermieristiche sancì l'ingresso della formazione universitaria quale requisito indispensabile per l'esercizio della professione e di infermiere.
Con il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 si stabilì l'obbligo, entro il primo gennaio 1996, per le regioni di stipulare con le università convenzioni per l'attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990.
Il decreto inoltre stabilì l'obbligo del conseguimento del diploma di maturità quinquennale per l'ammissione al diploma universitario di infermiere,qualificando il titolo rilasciato al termine del corso universitario come "diploma universitario" abilitante all'esercizio della professione.Viene inoltre affermato che i diplomi e gli attestati conseguiti con il precedente ordinamento (le scuole infermieristiche antecedenti al decreto), sono equipollenti al diploma universitario.
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Il decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 73[5] dettò le prime disposizioni specifiche in tema relative alla figura ed al profilo professionale, definendo l'infermiere come:
« […]
l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.[6] »
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I successivi decreti del MIUR novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 modificarono l'ordinamento del corso di laurea, introducendo la figura dell'infermiere professionale, capace cioè di esercitare l'attività anche come libero professionista.
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Requisiti e formazione
Prima dell'emanazione del DM 509/1999 mentre, si poteva diventare infermiere, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, tramite un corso di 2 anni per ottenere il diploma di infermiere generico, oppure un corso di 3 anni per conseguire quello di infermiere professionale.
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[7]Dopo l'emanazione del predetto d.m. è necessario conseguire la laurea triennale in infermieristica ed essere iscritti all'albo professionale presso il collegio provinciale IPASVI di appartenenza.
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[8] L'Infermiere abilitato alla professione e quindi iscritto ad apposito albo professionale - tenuto dal collegio provinciale - può anche esercitare l'attività come libero professionista.
Il decreto del MURST 2 aprile 2001 afferma che i corsi di diploma universitario si trasformano in laurea triennale e il corso di laurea in scienze Infermieristiche è qualificato come laurea magistrale al quale si accede sulla base dei crediti acquisiti nella formazione di base, come ribadito dal decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270.
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Ai sensi del D.M. 14 settembre 1994, n. 739 la formazione infermieristica è intesa a fornire agli infermieri le necessarie competenze per svolgere la loro attività in aree suddivise in:[9]
-
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
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b) pediatria: infermiere pediatrico;
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c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
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d) geriatria: infermiere geriatrico;
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e) area critica: infermiere di area critica.
-
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Il decreto ribadì che il percorso formativo, definito con decreto del Ministro della sanità:
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« si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle di verse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
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La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.[10] »
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Ulteriori disposizioni circa il profilo professionale sono state poi introdotte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
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Per poter lavorare presso enti pubblici è necessario superare apposito concorso, tuttavia il decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402 - convertito in legge 8 gennaio 2002 n. 1 - introdusse la possibilità che, relativamente all'assunzione di infermieri in strutture pubbliche, in particolari ipotesi di necessità si potesse provvede all'assunzione di infermieri anche senza superamento di un concorso pubblico, in particolari ipotesi tassativamente indicate dall predetta norma.[11]
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L'obbligo della formazione universitaria è stato comunque successivamente ribadito dalla legge 1º febbraio 2006 n. 43, che all'art. 2 dispone:
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« l'esercizio delle professioni sanitarie […] è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione ... l'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione ... l'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante" »
​
Oggi è anche possibile conseguire dottorato di ricerca in scienze infermieristiche quale percorso di formazione universitaria triennale successivo alla laurea magistrale, che mira a fornire ai professionisti competenze avanzate e strumenti metodologici necessari per esercitare attività di ricerca e di alta qualificazione presso le università in Italia, enti pubblici e privati.
È finalizzato all'approfondimento dello studio della disciplina e dalla ricerca applicata alle Scienze infermieristiche."[12]
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Ruolo e funzione
Secondo il profilo professionale dell'infermiere, "la formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree" :
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sanità pubblica
-
pediatria
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salute mentale-psichiatria
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geriatria
-
area critica
-
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Ai sensi dell'art. 2 del codice deontologico degli infermieri[13] "l'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa"
Secondo l'art. 1 comma 2 del profilo professionale dell'infermiere (D.M. 739/1994)
le funzioni di assistenza infermieristica sono "prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria".
Nell'art. 1 comma 3 vengono descritte le principali funzioni dell'infermiere:
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"Partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;"
-
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"Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;"
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-
"Pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;"
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"Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;"
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-
"Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;"
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"Per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;"
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"Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale."
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​
"Le competenze dei laureati specialisti (coloro che posseggono la Laurea magistrale) nella classe comprendono": '[14]
"Rilevare e valutare criticamente l'evoluzione dei bisogni dell'assistenza pertinenti alla specifica figura professionale, anche nelle connotazioni legate al genere […];
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Progettare e intervenire operativamente in ordine a problemi assistenziali e organizzativi complessi;
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Programmare, gestire e valutare i servizi assistenziali nell'ottica del miglioramento della qualità (pianificazione, organizzazione, direzione, controllo);
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Supervisionare lassistenza pertinente alla specifica figura professionale e svolgere azioni di consulenza professionale;
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Applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'assistenza;
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Progettare, realizzare e valutare interventi formativi;
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Sviluppare le capacitò di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare, permanente;
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Gli infermieri possono essere chiamati a svolgere funzioni diverse in relazione alla loro formazione ed esperienza:[15]
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Professionisti infermieri: "in possesso della laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente […] "
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Professionisti coordinatori: "in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università […] "
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Professionisti specialisti: "in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università […] "
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Professionisti dirigenti: "in possesso della laurea specialistica […] e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni […] "
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L'infermiere con laurea di primo livello o titolo equipollente: "partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico; garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.
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L'infermiere svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo allo specifico profilo professionale e alla ricerca."
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[16]
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Utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca, pertinenti alla figura professionale, nelle aree clinico-assistenziali, nell'organizzazione e nella formazione;
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Analizzare criticamente gli aspetti etici correlati all'assistenza e a problemi multiprofessionali e multiculturali."
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L'infermiere con laurea magistrale: "La continua evoluzione del Servizio sanitario nazionale e i cambiamenti nei contenuti delle cure rendono molto ampia la gamma di posizioni (e competenze) dell'infermiere con laurea specialistica: dalla direzione del Servizio aziendale diassistenza infermieristica, al coordinamento di un dipartimento o unità complessa, o di una équipe, al case management, al coordinamento dell'aggiornamento del personale e della formazione permanente, al ruolo di formatore, di docente e di tutor." [17] -
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La deontologiaLo stesso argomento in dettaglio: Codice deontologico degli infermieri.
Nel 1996 viene elaborato il "patto" tra l'infermiere e il cittadino, che è "uno strumento del tutto innovativo che dà spazio all'esigenza crescente di protagonismo autonomo della professione, rivolgendosi al naturale interlocutore della propria attività."
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In realtà, il "patto" tra l'infermiere e il cittadino non è altro che un preambolo ad una vera e propria riscrittura del Codice deontologico infermieristico presentato in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere il 12 maggio del 1999.
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L'obiettivo del nuovo Codice è "indicare le caratteristiche della mission infermieristica in modo da dare spazio alle esigenze di autonomia professionale e fornendo una traccia di riflessione per il quotidiano confronto tra i professionisti e i ritardi della cultura e delle strutture in cui
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operano."
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L'infermiere non è più definito come semplice l'operatore sanitario" dotato di un diploma abilitante, ma "il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica".
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Un professionista che, in quanto tale e anche nella sua individualità, assiste la persona e la collettività attraverso l'atto infermieristico inteso come il complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, delle competenze e delle responsabilità dell'infermiere in tutti gli ambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali."
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[4]
Nel febbraio 2009 e viene presentato il nuovo codice deontologico degli infermieri italiani, in sostituzione di precedenti. "Il nuovo codice deontologico fissa le norme dell'agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona/assistito.
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Relazione che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa."
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[18]
Nel codice deontologico vengono definite in modo preciso ed univoco le attività, le competenze, principi etici e morali quali l'infermiere è tenuto ad attenersi. Viene definito in modo specifico cos'è l'assistenza infermieristica e viene individuato come unico responsabile di quest'ultima l'infermiere; il quale viene riconosciuto come un professionista sanitario.
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Il codice deontologico è quindi la normativa più importante a cui l'infermiere deve far riferimento nelle scelte professionali quotidiane.