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Tipi di consulenza
Il consulente di fiducia
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Le prestazioni del consulente di fiducia riguardano rapporti fondati sulla stima che una persona riscuote a prescindere da formalità e titoli; qui la competenza del consulente riguarda solitamente problematiche a carattere riservato delle quali egli ha ampia conoscenza e di cui si può prendere cura anche attivamente.
Il consultente di fiducia può essere rivestito da una persona che ha acquisito negli anni la stima da parte di una terza avendo dimostrato ad essa la sua integerrima ed elevata moralità in ambito lavorativo e/o personale.
Il contesto particolare, può rende talvolta equivoco tale ruolo, in particolare nei casi in cui l’esito della consulenza si presta a sospetti di natura morale o legale nei quali casi può essere così individuata la figura del “faccendiere” (vedi "Illeciti specifici" in sommario), ma qui si esula nella truffa concordata che poco ha a che vedere con il principio di fondo della definizione di "consulente di fiducia".
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La consulenza legale
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Rientra nelle consuetudini della professione legale e forense; ogni avvocato – prima ancora di comparire davanti a un giudice e anche a prescindere da questa eventualità – fornisce al proprio cliente una dettagliata consulenza sugli aspetti giuridici della questione che lo riguarda in modo che egli possa decidere, dandone mandato al legale, quale obiettivo perseguire nell’eventuale azione legale da intraprendere.
La procura dimostra di avere il mandato ad agire. La consulenza legale può essere svolta anche da dottori esperti laureati in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici e Scienze Giuridiche all’interno delle pubbliche amministrazioni, di imprese e di studi professionali o come libera professione.
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La consulenza in ambito giudiziario
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È svolta da un esperto - detto anche perito - nominato a norma dell'art. 201 del c.p.c. ed assume il ruolo di consulente tecnico d'ufficio oconsulente tecnico di parte:
Il consulente tecnico d’ufficio (CTU)
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Viene incaricato dal giudice a norma dell'art. 61 del codice di procedura civile, quando ai fini della decisione, ravvisa la necessità di una consulenza riguardante la materia del contendere fondata su particolari cognizioni scientifiche.
Tale intervento è obbligatorio in casi previsti dalla legge, come nelle controversie in materia di compensi professionali (art.2233 codice civile) e nel caso dei sinistri marittimi (art. 599 del codice della navigazione).
Compito del CTU è - facendo riferimento a dati certi e documentazione - informare dettagliatamente il giudice sugli elementi sottoposti a giudizio che rientrano nella sua competenza e conoscenza.
Le conclusioni tecniche fornite al giudice saranno il risultato di un procedimento logico ben preciso corredato da affermazioni rigorosamente delimitate all'ambito di cui è incaricato.
La perizia così fornita ha la funzione di illuminare e chiarire obiettivamente all’organo giudicante gli aspetti specialistici di cui ha competenza il CTU, sulla base di atti e fatti che questi ritiene utili alla formulazione della consulenza rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed all'istanza a lui rivolta.
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All'atto della nomina il CTU presta giuramento in apposita udienza ed ha l'obbligo di cooperare con l'autorità giudiziaria.
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Il consulente tecnico di parte (CTP)
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È una persona alla quale una parte in causa conferisce l'incarico peritale quale esperto in uno specifico settore ovvero competente del ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa.
Il CTP ha il compito, nell'interesse di una parte, di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico e formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Al contrario del consulente tecnico d'ufficio, il CTP non presta giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni tempo, altresì è esonerato dall'obligo di cooperare con l’autorità giudiziaria ed ha libertà di atti e prestazioni che trova limite solo nel divieto di ostacolare illegittimamente l’attività del CTU.
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Lo stesso argomento in dettaglio: Consulenza giudiziale.
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La consulenza medica
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Tutto il lavoro del medico, sostanzialmente riferito alla prevenzione e alla cura di ciascuna patologia, si realizza in una forma di consulenza verso il proprio paziente in relazione alle necessità della sua salute;
dalla considerazione dei sintomi, dalla visita e dall’esame dei referti diagnostici infatti il sanitario ricava le informazioni necessarie per indirizzare il paziente a un regime igienico o dietetico, a un’appropriata terapia, a un esame specialistico, al ricovero ospedaliero, eccetera.
Casi particolari di consulenza medica sono talune prestazioni specialistiche come:
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La consulenza medico-legale
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Può rientrare tra le Consulenze dell'ambito giudiziario (vedi) ed ha lo scopo - esaminato lo stato sostanziale di un corpo umano vivente o deceduto - di riferire a un’autorità ufficiale (giudice inquirente) o incaricata (nel giudizio arbitrale), gli elementi evidenti o desunti necessari al fine di definire
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inequivocabilmente che cosa ridusse il soggetto nello stato in cui si trova, probabili cause e conseguenze oggettive dell’evento, eventuali responsabilità civili e penali, e diritto a remunerazione risarcitoria.
In tale contesto si colloca anche la consulenza medico-infortunisticache riguarda gli accertamento necessari su lesioni conseguenti a infortuni di ogni genere: sul lavoro, stradali, domestici, eccetera.
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La consulenza psichiatrica
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Riguarda precise qualità e attitudini delle persone che vi vengono sottoposte in relazione a eventi giudiziari civili (come l'emancipazione di un minore o l'interdizione per incapacità di un menomato) oppure penali (come la definizione di capacità d'intendere e volere in relazione a un reato);
come altre tipologie di consulenza, essa viene prestata a conforto del compito del giudice che se ne avvale restando dominus della decisione ultima in quanto sentenzia, a prescindere dai contributi dei consulenti che vi concorrono, in base al proprio "libero convincimento".
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Il consulto medico
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Nasce tradizionalmente dalla richiesta di un medico ad un altro di notoria esperienza e competenza, affinché si pronunci in merito allo stato di un paziente e ai provvedimenti del caso.
Tale categoria di consulenza si riferisce a una gerarchia tra professionisti della quale col tempo s'è quasi perduta la consuetudine.
Nel contesto professionale attuale il medico - come atto di eccellenza professionale e non di sottomissione della propria competenza - può trovare conveniente ai fini del proprio compito chiedere il parere diagnostico dello specialista al quale invia un paziente.
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In tale contesto si collocano anche le prescrizioni di esami strumentali e bio-chemiologici sull'organismo, come l'invio alla visita chirurgica quale ultima ratio per sintomi, eventi e disturbi che non consentano diversamente la conclusione diagnostica.
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La consulenza psicologica
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La consulenza psicologica si applica all'ambito sanitario della prevenzione e cura di disturbi e patologie psicologiche, ed è competenza dipsicologi, psicoterapeuti e psichiatri.
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Attraverso il colloquio psicologico, nell'ambito di un numero ristretto di consulenze, il professionista abilitato può effettuare diagnosi in piena autonomia sul sintomo presentato dal paziente, attenendosi alla sua eziologia psicologica (affettiva e relazionale/ambientale), come indicato dal codice deontologico dello psicologo.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Utilizza strumenti tecnici (come test, questionari, scale di misura, ecc.) pertinenti alla sua categoria professionale, validati e scientifici.
La consulenza può applicarsi ad altri ambiti oltre a quello clinico: si distinguono infatti la consulenza psicologica individuale, di coppia, di triade, di gruppo e di contesto (lavoro, sicurezza, giudiziario, produttivo, commerciale, orientamento, ecc.), a seconda della richiesta del paziente o del cliente.
In base alle teorie generali e alla propria esperienza, dagli esiti di test e questionari, dalla considerazione dei fenomeni osservati, dall'ascolto di quelli riferiti e dalla conoscenza di quanto di utile connota il contesto osservato, il consulente psicologo ricava le informazioni necessarie per una descrizione dello stato dei fatti e delle eventuali alternative potenziali al fine di orientare la persona o l'ente committente verso scelte conformi ai propri desideri, bisogni e possibilità.