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           BONUS 600 EURO

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Indennità lavoratori autonomi COVID19 - Professionisti e partite iva

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Cosa è

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

A chi è rivolta

Possono accedere all'indennità di 600 euro prevista dall'art. 27 del Decreto "Cura Italia":

  • i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 

 

Per beneficiare del Bonus di 600 euro bisogna quindi essere iscritti alla Gestione separata INPS.

 

L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917?.

 

Indennità Covid-19: soggetti esclusi

Relativamente all'indennità prevista dall'art. 27 del Decreto "Cura Italia" sono esclusi dal Bonus di 600 euro:

  • A norma dell'articolo 31 del Decreto Cura Italia sono esclusi dalle indennità i percettori di reddito di cittadinanza.

  • I titolari di un trattamento pensionistico diretto o titolari di altre forme di previdenza obbligatoria;

  • i liberi professionisti con partita IVA aperta dopo il 23 febbraio 2020 e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati dopo il 23 febbraio 2020;

  • tutti i liberi professionisti con iscrizione in altra cassa professionale che non sia la Gestione Separata Inps;

  • Sono esclusi tutti i professionisti "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria" pertanto chi è anche lavoratore dipendente.

 

 

Bonus 600 euro: casi di incumulabilità

 

Il Bonus di 600 euro per gli autonomi e i co.co.co non è cumulabile con le altre indennità previste dal Decreto. Infatti l'indennità di 600 euro per professionisti autonomi e lavoratori co.co.co prevista dall'art. 27 non è l'unica indennità prevista dal Decreto Legge "Cura Italia".

 

Sono infatti previste anche:

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) (art.28);

  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);

  • Indennità lavoratori agricoli (art. 30);

  • Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38).

Quindi, il soggetto percettore può beneficiare di una sola indennità.

 

Come funziona

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I requisiti:

 

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; 

  • non essere percettori di reddito di cittadinanza o essere "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria" (per.es. chi è anche lavoratore dipendente).

  • non essere I titolari di un trattamento pensionistico diretto o titolari di altre forme di previdenza obbligatoria

  • non essere in possesso di partita IVA aperta dopo il 23 febbraio 2020

Documenti da allegare:

 

Documento di identità in corso di validità.

 

Versione 2.0 - 31/3/2020 - 16:00:00

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