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                    PENSIONE DI VECCHIAIA

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CHE COS'E'

 

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

raggiunto l’età stabilita dalla legge;

perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

 

A CHI SPETTA

 

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012   

62 anni 

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013    62 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015    63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017   

65 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018   

66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019        

66 anni e 7 mesi*

età anagrafica pari a 67 anni di età e con 20 anni di contributi.

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012    63 anni e 6 mesi

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013    63 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015    64 anni e 9 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017    66 anni e 1 mese

dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018    66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019         66 anni e 7 mesi*

età anagrafica pari a 67 anni di età e con 20 anni di contributi.

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012    66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015    66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018    66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019         66 anni e 7 mesi*

età anagrafica pari a 67 anni di età 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012    66 anni

dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015    66 anni e 3 mesi

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018    66 anni e 7 mesi

dal 1° gennaio 2019         66 anni e 7 mesi*

età anagrafica pari a 67 anni di età 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

 

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

 

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

 

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

 

LA DOMANDA

 

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

web -  richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto.

telefono – chiamando il Contact Center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via telematica;

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Enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

 

QUANDO SPETTA

 

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.  Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo

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La pensione anticipata,

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 introdotta dalla Riforma Fornero, è una prestazione pensionistica che si basa sull'anzianità contributiva maturata dagli interessati. 

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La Riforma Fornero ha previsto una distinta regola di accesso a questa pensione, a seconda che il soggetto interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996. 

 

A chi è rivolta

I soggetti che hanno versato contribuzione per la prima volta prima del gennaio 1996 (vecchi iscritti), possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di un determinato requisito contributivo.

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Per l’anno 2018, i requisiti richiesti, sono:

- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi;

- per le donne, 41 anni e 10 mesi.

 

Per i soggetti che hanno versato contribuzione dal 1° gennaio 1996 (nuovi iscritti), esistono due  diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.

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1) La prima modalità prevede l’accesso alla pensione anticipata al perfezionamento degli stessi requisiti contributivi richiesti per i vecchi iscritti, con la differenza che, per i nuovi iscritti, i versamenti volontari non sono considerati utili per il diritto alla pensione e che la contribuzione derivante da periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

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 2) La seconda modalità di accesso al pensionamento prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione: 

- al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 63 anni, da adeguare all'aspettativa di vita;

- con almeno 20 anni di contributi versati. Tale contribuzione deve essere "effettiva", intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria, da riscatto;

- l'importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione.

 

La pensione anticipata decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. 

E' richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, in particolari condizioni, per la maturazione del relativo requisito contributivo, può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all'estero.

 

Come funziona

 La domanda di pensione di anzianità/anticipata deve essere richiesta attraverso il servizio dedicato,

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