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INDENNITA' DI COMUNICAZIONE PER SORDI E SORDOMUTI 

PENSIONE PER  SORDOMUTI 

La pensione sordomuti.

è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita.

La pensione è erogata entro limiti di reddito personale stabiliti ogni anno (per il 2020 il limite è di 16.982,49 euro) e anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che provvede al sostentamento del sordo.

La pensione è pagata per 13 mensilità.

Per il 2020 l’importo è di 286,81 euro.

Il primo pagamento considera i redditi presunti dichiarati dell’anno in corso. 

Per gli anni successivi per le pensioni si considerano i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento mentre per le altre tipologie di reddito si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti. 

A partire da 67 anni (requisito valido per l'anno 2020 più ulteriori e incrementi di aspettativa di vita) la pensione di sordità viene sostituita con l’assegno sociale.

Hanno diritto al trattamento economico i sordi che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni;

  • persone con sordità congenita o acquisita durante la crescita (fino a 12 anni) con ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore) che rende o ha reso difficile l’apprendimento del linguaggio parlato; 

  • stato di bisogno economico; 

  • chi ha la cittadinanza italiana;

  • i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;

  • i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'articolo 41 del TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno; 

  • chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

La pensione è compatibile con tutte le prestazioni a carattere diretto e con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. 

È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi o da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

A seguito dell'accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative alla sordità, il pagamento inizia il mese successivo alla presentazione della domanda.

INDENNITA' COMUNICAZIONE 
(
Frequenza)

L’indennità di comunicazione.

è una prestazione economica che può essere richiesta dai soggetti ai quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali. 

Hanno diritto all’indennità di comunicazione le persone sorde che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

  • fino a 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di Hearing Threshold Level di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore; 

  • dopo i 12 anni di età: le persone alle quali è riconosciuta un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel HTL e per le quali è dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia prima del compimento del dodicesimo anno; 

  • tutti i non udenti indipendentemente dall'età e dal reddito; 

  • chi ha la cittadinanza italiana; i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'articolo 41 del TU immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno; 

  • chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Accertati i requisiti sanitari e amministrativi previsti per poter beneficiare delle prestazioni economiche e delle tutele relative alla sordità, il pagamento delle prestazioni inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda. 

La prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; per il 2020 l’importo dell’indennità è di 258,00 euro.

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