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        Certificazione per il riconoscimento beneficio

                              lavori usuranti

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Cosa è

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La certificazione per il riconoscimento del beneficio per lavori c.d. usuranti, attesta lo svolgimento di mansioni particolarmente faticose e pesanti e consente di accedere al pensionamento di anzianità con le c.d. quote.

 

A chi è rivolta

La certificazione per il riconoscimento del beneficio per i c.d. lavori usuranti può essere richiesta dalle seguenti categorie di lavoratori:

  • impegnati in mansioni particolarmente usuranti; 

  • notturni a turni e/o per l’intero anno; 

  • addetti alla cosiddetta “linea catena”;

  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

 

Oltre alla tipologia di lavoro svolto, è necessario che il lavoratore risulti in possesso di specifici requisiti di natura oggettiva chr riguardano la durata dello svolgimento della mansione c.d. usurante. 

 

La pensione è riconosciuta, infatti, ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari: 

  • ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

  • ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi. 

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A seconda della categoria interessata, il soggetto deve perfezionare la c.d. quota, data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. 

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- Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, per gli addetti alla cosiddetta “linea catena”, per i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno o per i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo, è richiesto il perfezionamento : 

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  • di  quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è derivante da attività di lavoro dipendente; 

  • di quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è mista e, pertanto, derivante da attività di lavoro dipendente e autonoma.  

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- Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno, è richiesto il perfezionamento:

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  •  di quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è derivante da attività di lavoro dipendente;

  • di quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è mista e, pertanto, derivante da attività di lavoro dipendente e autonoma.  

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- Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno:

  • di  quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è derivante da attività di lavoro dipendente;

  • di quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni, se la contribuzione è mista e, pertanto, derivante da attività di lavoro dipendente e autonoma.  

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Come funziona

Dal 1° gennaio 2017, la domanda di certificazione e la relativa documentazione minima (DM 21 settembre 2011, come modificato dal DM 20 settembre 2017), devono essere inviate all'INPS entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati.

 

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i predetti termini, la decorrenza di pensione è differita: 

 

- di un mese, per un ritardo inferiore o pari a un mese;

- di due mesi, per un ritardo superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;

- di tre mesi, per un ritardo pari o superiore a tre mesi. 

Versione 1.10 - 28/8/2018 - 16:42:42

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